Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
Nello specifico parliamo di oneri detraibili che incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente e gli oneri deducibili che sono le spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.
Poi ci sono altre agevolazioni fiscali, quelle riservate alle imprese che effettuano erogazioni liberali che consentono loro di ridurre il reddito imponibile IRES.
Le erogazioni liberali alle O.N.L.U.S.: con la scorsa Legge di Stabilità sono state introdotte diverse novità in tema di erogazioni liberali, e nello specifico per quelle effettuate dai contribuenti a favore delle O.n.l.u.s.
Per tali Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), è stato aumentato il limite massimo di spesa che passa da euro 2.065 ad euro 30.000 e per le quali spetta una detrazione pari al 26%. Stesso beneficio anche per la deduzione delle erogazioni liberali in denaro il cui limite passa a euro 30.000 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus, a partire dalle donazioni effettuate dal 1° gennaio del 2015.
Erogazioni liberali per dichiarazione dei redditi (730/2016 o Unico PF 2016) per cui spetta detrazione al 26%: Le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche nel corso del 2015 vanno inserite nella dichiarazione dei redditi sia che si tratti di una detrazione di imposta che di una deduzione dal reddito imponibile, la cui scelta è lasciata al contribuente. Ai fini di dichiarazione dei redditi, la donazione va semplicemente dichiarata senza che vi sia la necessità di allegare alcuna documentazione di spesa, la quale però va conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del 730 o Unico, ed esibita qualora venga richiesta dall'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo ed accertamento della dichiarazione.
Tra le novità più importanti in termini di erogazioni liberali, c'è stato l'aumento della detrazione di imposta che passa dal 24 al 26% a favore delle O.n.l.u.s. (righi da E8 a E12, codice 41 modello 730) detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro.
AI fini di dichiarazione delle erogazioni liberali sostenute dal contribuente nel corso del 2015, le spese vanno dichiarate in occasione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 o Unico. Se il contribuente ha i requisiti per presentare la dichiarazione dei redditi con modello 730/2016 e sceglie di dichiarare l'erogazione liberale da lui sostenuta come detrazione di imposta, ovvero, come spesa detraibile. Le erogazioni devono essere effettuate con pagamenti tracciabili quali bonifici, carta di credito, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.
Importante: Per le erogazioni liberali in denaro od in natura erogate alle O.N.L.U.S. nel 2015, il contribuente può scegliere in alternativa di avvalersi della detrazione al 26% o della deduzione dal reddito.
Erogazioni liberali deducibili : I contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali nel corso del 2015 devono dichiarare la spesa nel modello 730/2016 per beneficiare della deduzione. In questo caso la deduzione spetta fino ad un importo di 1.032,91 euro da documentare in caso di accertamento fiscale sul modello 730 con le ricevute di versamento tracciabile.
Il 5 per mille
Nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 - pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010 - pdf).
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